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Normativa

1970

Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige” – art. 8 comma 1, punto 9)-competenza primaria in materia di artigianato.

1977

Legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 “Nuova disciplina dell’artigianato” – Capo V “Maestro artigiano”.

2002

Legge provinciale 1 agosto 2002, n.11 “Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento” – art.13 e 14.

2003

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1504 del 27 giugno 2003 “Legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34. Individuazione delle tipologie di mestieri per le quali può essere conferito il titolo di maestro artigiano”.

2004

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2693 del 19 Novembre 2004 “Profili professionali di maestro artigiano acconciatore, estetista, falegname e sarto”.

2012

Decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg “Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (art. 15, legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull’artigianato).

2013

Deliberazione della Giunta provinciale n. 805 di data 3 maggio 2013 “Disciplina delle caratteristiche specifiche della bottega scuola nel settore della lattoneria (legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, e decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg)”.

Deliberazione della Giunta provinciale n. 883 del 10 Maggio 2013 “Approvazione dei criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano (legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”.

2018

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2315 del 14 Dicembre 2018 “Modifica dei criteri per il conferimento del titolo di maestro artigiano ai sensi della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 articolo 13”.

Articolo 13 – Articolo della normativa

1 | Per favorire l’acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere sono istuiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale.

2 | La Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l’artigianato, individua, anche con più deliberazioni:

a. le tipologie di mestieri per le quali possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale;

b.  i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano e del titolo di maestro professionale, che tengano conto dell’esperienza maturata in qualità di imprenditore o di collaboratore familiare per non meno di tre anni e dell’acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l’insegnamento del mestiere;

c. i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);

d. i casi in cui l’imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall’obbligo di frequenza dei corsi previsti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;

e. i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell’ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all’apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;

f. la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e.

2 bis | La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2 ter | Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest’articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l’artigianato.